Licenza esercizio impianto radioelettrico

Chiarimenti sulle normative per l’utilizzo degli apparati di comunicazione in mare

  • licenza-esercizio-radioPer la navigazione oltre le 6 miglia è obbligatorio che a bordo vi sia una radio VHF (fissa o portatile).
  • Se a bordo vi è un VHF, fisso o portatile, si deve richiedere la licenza di esercizio al MISE.
  • Se natante ti assegnano un identificativo di chiamata che viene riportato sulla licenza di esercizio.
  • Se imbarcazione o nave viene rilasciato, dal Ministero della Difesa (Marina Militare), il nominativo internazionale (Call Sign) che viene riportato sulla licenza di esercizio e sulla licenza di navigazione.
  • L’identificativo internazionale è l’identificativo univoco internazionale dell’imbarcazione/nave, al quale tutti gli enti preposti hanno accesso (es. IO1234/D – in Italia inizia sempre con I)
  • Anche il codice MMSI è oggi divenuto un identificativo univoco internazionale (GMDSS).
  • Le imbarcazioni e navi da diporto sono identificate dalla sigla . La sigla (es Roma 10234/D) è detenuta unicamente dal compartimento o Direzione Marittima che l’ha rilasciata.
  • Sulle unità da diporto a bordo delle quali è istallato un apparato radio, deve esserci almeno una persona in possesso di un adeguato certificato di operatore radio .
  • Il certificato RTF, in quanto rilasciato senza esami, non ha valore internazionale e a breve anche in Italia sarà obbligatorio conseguire un certificato GMDSS rilasciato con un esame.

Riferimenti Normati

Dlg.vo 171/2005 Codice della nautica da diporto Art 29. Apparati ricetrasmittenti di bordo

  1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall’autorità competente.
  1. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondole norme stabilite dall’autorità competente.
  1. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l’obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell’apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell’autorità competente.
  1. L’istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico, rivolta all’autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all’ufficio di iscrizione dell’unità, che provvede:
  1. a) all’assegnazione del nominativo internazionale;
  2. b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
  3. c) alla trasmissione all’autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
  1. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all’apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell’apparato stesso.
  1. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all’ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall’unità su cui l’apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.
  1. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all’obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
  1. I contratti per l’esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all’autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assunzione di responsabilità della funzionalità dell’apparato e l’impegno ad utilizzare l’apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
  1. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l’impiego dell’apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
  1. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando io ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell’amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
  1. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l’installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione.

a) Domanda per licenza di esercizio per natanti
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/moduli/lic_nat.pdf

b) Domanda per licenza di esercizio per imbarcazioni e Navi da diporto
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/moduli/lic_imb.pdf

c) Richiesta di rilascio del codice MMSI per natanti, imbarcazioni e navi da diporto
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/mmsinew.pdf