L’importanza di utilizzare termini e denominazioni corrette nella descrizione degli eventi nautici

Troppo spesso, anche negli articoli delle riviste nautiche di settore, vengono utilizzati vocaboli e definizioni non adeguate, rischiando di creare fraintendimenti nella corretta comprensione di un testo o di un evento.

Utilizzare i termini tecnicamente corretti è quindi fondamentale per evitare confusione e ben comprendere ciò di cui si sta argomentando.

Di seguito le precisazioni del caso.:

Il codice della nautica da diporto definisce in modo esplicito la differenza tra Nave da diporto, Imbarcazione e natante.

D.Lvo. 171/2005 ART 3
Nave: il Codice della navigazione definisce Nave qualsiasi galleggiante di lunghezza superiore a 2,5 metri.
Nave da diporto: Unità nautica iscritta nei pubblici registri quale Unità da Diporto (ovvero iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).), di lunghezza pari o superiore a 24 metri.
Imbarcazione: Unità nautica iscritta nei pubblici registri quale Unità da Diporto (ovvero iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)), di lunghezza superiore a 10 metri e inferiore a 24 metri.
Natante: Unità nautica da diporto di lunghezza inferiore a 10 metri, non iscritta nei pubblici registri.
Un natante può tuttavia richiedere di essere iscritta nei pubblici registri. In tal caso assume lo status giuridico di Imbarcazione.

Identificazione: le Navi da diporto e le imbarcazioni sono identificate tramite un’apposita sigla alfanumerica con caratteri di 15 cm di altezza, apposte al mascone di dritta e in prossimità del giardinetto di sinistra. I Natanti non riportano alcuna sigla di identificazione

Nella lingua italiana corrente il termina natante, è usato genericamente, ma nell’ambito di un contesto nautico giuridico ci si deve invece attenere alle definizioni specificate nel Codice della Navigazione ed in quello della nautica da diporto.
L’Italia è l’unico Paese in cui esistono i natanti ovvero unità per le quali non è possibile risalire né al proprietario, né al Paese di appartenenza. Per tale motivo un natante non può navigare oltre la 12 miglia dalla costa (vedi convenzione di Montego Bay)

Sono pubblici registri: Il Catasto per gli immobili, Il PRA per i veicoli, RID (registro Imbarcazioni da Diporto) oggi STED per le unità da diporto.

Proprietà: La proprietà di un bene è attestata dalle risultanze dell’iscrizione in un pubblico registro

Possesso: Il possesso prescinde dalla sussistenza della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’oggetto. Quindi un bene non registrato (nella fattispecie un natante) non ha un proprietario (la titolarità si può evincere da una fattura di acquisto in cui sia citata la matricola del bene, o altro documento).

Ad esempio:

Contratto di locazione è di fatto una perdita temporanea del possesso da parte del locatore, a favore del locatario che ne assume il possesso temporaneo e da qui ogni responsabilità derivante dall’uso per tutta la durata della locazione.

Differenza sostanziale con:

 Contratto di noleggio, è il contratto con il quale l’armatore non perde il possesso dell’unità, rimanendo in capo a lui ogni responsabilità derivante dalla navigazione e da qualsiasi azione intrapresa dal comandante che è alle sue dipendenze e che deve obbligatoriamente essere in possesso dei titoli marittimi prescritti.

Noleggio Occasionale: come definito dall’art. 49 bis del Codice della Nautica da diporto, il proprietario di un’imbarcazione iscritta nei registri italiani, può redigere un contratto di noleggio occasionale, senza alcun altro adempimento, se non quello di darne preventiva comunicazione alla locale Capitaneria di Porto ed Agenzia delle Entrate.

La condotta del mezzo richiede il solo possesso della Patente Nautica. Può essere affidata esclusivamente al proprietario del mezzo, ad un suo dipendente o ad un soggetto terzo tramite l’impiego di Voucher per la prestazione occasionale. Qualsiasi responsabilità è in capo al proprietario dell’imbarcazione.

Noleggio di Natanti: Il noleggio di natanti, è regolamentato dal DECRETO 1° settembre 2021 e cita:

Art 2:
Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d’acqua, presentano all’autorità marittima competente per territorio apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all’allegato 1.

  1. Alla comunicazione di inizio attività sono allegati:
  2. a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l’attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d’acqua;
    b) elenco delle unità da impiegare a fini di cui all’art. 1, distinte per numero progressivo;
    c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d’uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;
    d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
    e) copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;
    f) copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare.

Art. 3 – Obblighi generali per la locazione e il noleggio
1. I natanti da diporto e le moto d’acqua utilizzati per le attività di locazione o noleggio sono contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell’operatore commerciale seguito dal numero progressivo di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) e numero massimo delle persone trasportabili.

Note: un natante regolarmente abilitato alla locazione od al noleggio è così facilmente identificabile, a tutela dell’utenza.

Definizioni:

Armatore: come definito nel Codice della nautica da diporto D.Lvo 171/2005
Art. 24-bis Dichiarazione di armatore:
Chi assume l’esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
Di massima l’armatore è colui che dalla navigazione dell’unità ne trae profitto o che comunque assume uno o più marittimi per effettuare la navigazione.

È quindi errato chiamare armatore colui che invece è semplicemente proprietario dell’unità.

 Comandante: Chi assume il comando di un’unità nautica, si carica di tutte le responsabilità che ne conseguono.
Fin tanto che è operativo in questo ruolo è corretto riferirsi a lui con il termine di “Comandante”.
Sceso dall’unità non può però più fregiarsi di tale appellativo, in quanto è assegnato il termine di Comandante, solo chi in possesso dello specifico Titolo Marittimo.
La patente Nautica è un’abilitazione al comando di unità da diporto, non il conseguimento del titolo di Comandante.
Anche chi ha l’abilitazione al “comando di navi da diporto” non può assolutamente fregiarsi del titolo di “Comandante di Navi da diporto”.

Titolo Marittimo: I titoli marittimi definiti dal codice della nautica da diporto, gli unici che abilitano al comando di unità da diporto adibite ad attività commerciali sono:

Ufficiale di navigazione del diporto
Capitano del diporto
Comandante del diporto
“Titolo professionale conduttore imbarcazioni da diporto adibite al noleggio”
, è un vecchio titolo (stabilito con decreto del 1996) ancora valido .

Gli stessi titoli mercantili non sono spendibili automaticamente nel diporto, ma necessitano di una regolare conversione autorizzata.

Ruolo: è l’incarico/funzione che, in relazione al titolo posseduto ed alle caratteristiche dell’unità, è ricoperto a bordo
Esempio:
Un ufficiale di navigazione del diporto può assumere il ruolo di I° ufficiale (Comandante) su unità di lunghezza fino a 24 metri o di 2° ufficiale su unità di lunghezza superiore, ma di stazza inferiore a 500 Tsl (tonnellate di stazza lorda)
Un Capitano del diporto può assumere il ruolo di I° ufficiale (Comandante) su unità di stazza fino a 500 Tsl o di 2° ufficiale su unità di stazza superiore.

Vi sono poi diverse altre qualifiche che non tratteremo in questa sede.

 Skipper: Il termine skipper non trova alcun riscontro nel Codice della Navigazione da diporto.
Nell’accezione comune identifica chi, anche privo di Titoli marittimi o di patente nautica, assume il governo dell’unità, più frequente nell’ambito di una regata dove appunto non è necessaria la patente nautica, Vedi James Spithill al comando di Luna Rossa nella Coppa America del 2010).
Il termine è inflazionato ed utilizzato abusivamente, specie nell’uso di “Skipper Professionale”, che non ha alcun riscontro né giuridico né sostanziale, ma di personaggio munito di semplice patente nautica, che si autoqualifica professionista, e si propone al comando di imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di locazione, nella illegale e pericolosa pratica della locazione con skipper.

Lo Yacht Master off-shore: certificato di competenza inglese rilasciato dal RYA (Royal Yachting Association) pur venendo conseguito a fronte del superamento di un esame Tecnico/Pratico ben più completo e impegnativo di quanto non sia la nostra patente nautica, non è riconosciuto in Italia.

I Certificati di Competenza MCA MASTER 200gt e 500gt

sono titoli IMO a tutti gli effetti, internazionalmente riconosciuti.
permettono l’imbarco in capitaneria anche su navi battenti bandiera italiana adibite ad attività commerciale.

 

Un capitolo a parte, che tratteremo in altra sede, è relativo alle qualifiche rilasciate da associazioni e similari quali Maestro di vela, Esperto velista FIV, Esperto velista LNI o di stravaganti associazioni prive di qualsiasi riconoscimento, non hanno nessuna valenza nella possibilità di imbarcare su unità adibite ad attività commerciale.